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TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEL SERVIZIO TIMECAM DI  3V S.N.C.

tra

- Società in nome collettivo 3V di G. Veronesi e A. Vai, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Cavazza, 3 , 40137 Bologna, con sede locale  in via B. Tosarelli, 169, Villanova di Castenaso, Bologna, PI/CF:04285490373, di seguito anche 

-fornitrice-

e

La società CLIENTE in persona del legale rappresentante pro-tempore

-cliente-

Articolo 1. Oggetto del Contratto

1. Il presente contratto regola il servizio di noleggio di videocamere professionali corredate dallo speciale software LAPSAPP di TIMECAM, servizio effettuato da 3V di G. Veronesi e A. Vai S.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in piazzetta Musi n. 11G, Bologna, PI/CF:04285490373, in favore della società cliente.

2. TIMECAM è un sistema che comprende telecamera a 8Mpixel (4K), sistema di trasmissione su provider web, Server di:

-        trattamento immagini per cancellazione lavoratori con apposito software proprietario;

-        archiviazione immagini trattate;

-        pubblicazione immagini trattate;

3.   La società cliente, in persona del legale rappresentante, dichiara di essere consapevole che il servizio TIMECAM è di proprietà esclusiva e riservata di 3V di G. Veronesi e A. Vai S.n.c. e che in futuro si asterrà da qualsiasi comportamento diretto ad entrare in possesso e a sfruttare illecitamente il Servizio TIMECAM, in ogni sua parte ovvero in frazioni del servizio stesso, ivi incluso il software di cancellazione dei lavoratori LAPSAPP, in prima persona e/o mediante terzi, impegnandosi a tal fine anche per i propri dipendenti e collaboratori.

4. La società cliente, con la firma del presente contratto, autorizza espressamente 3V di G. Veronesi e A. Vai S.n.c. ad utilizzare le immagini, le riprese e i video realizzati dalla predetta società fornitrice in proprio favore per scopi promozionali della medesima società fornitrice, di altre società e collaboratori a quest’ultima collegate.  


5. Le specifiche tecniche e i modelli delle videocamere sono descritti nell'Allegato A di questo contratto.

 

Articolo 2. Durata del Noleggio

Il noleggio ha inizio dalla data di spedizione delle videocamere al cliente e prosegue per la durata specificata nel Modulo d'Ordine, salvo proroga concordata per iscritto tra le parti.

 

Articolo 3. Condizioni di Noleggio

1. Il cliente si impegna a utilizzare le videocamere noleggiate rispettando tutte le normative vigenti, le buone prassi del settore, e le istruzioni impartite da 3V S.n.c. in merito alla corretta installazione ed utilizzo del sistema TIMECAM.

2. Il Cliente si assume la piena responsabilità per l'uso che sarà fatto delle apparecchiature, anche da parte di suoi dipendenti e collaboratori.

 

Articolo 4. Tariffe e Modalità di Pagamento

1. Le tariffe di noleggio sono specificate nel Modulo d'Ordine e sono Iva esposta.

2. Il cliente, a meno di accordi diversi tra le parti,  è tenuto a corrispondere per intero e in via anticipata il prezzo del noleggio di TIMECAM per i primi sei (6) mesi e ad inviare a 3V di G. Veronesi e A. Vai S.n.c. copia del CRO (Codice di riferimento dell’operazione) ovvero del TRN (Transation reference number) ovvero della distinta di pagamento: una volta ricevuto uno dei predetti codici ovvero la distinta di pagamento, sarà cura di 3V di G. Veronesi e A. Vai S.n.c. spedire al cliente nel più breve tempo possibile la telecamera TIMECAM.

3.  Qualora le parti si accordino per iscritto fin dalla conclusione del presente contratto, per un periodo di noleggio superiore a sei mesi, il cliente dovrà corrispondere per intero e in via anticipata il prezzo integrale del noleggio di TIMECAM per tutti i mesi pattuiti e secondo le modalità riportate alla clausola precedente.

4. Nell’ipotesi prevista dalla precedente clausola num.3, sarà comunque possibile, su accordo delle parti, concordare il pagamento anticipato immediato solo dei primi sei mesi, secondo le modalità riportate alla precedente clausola num. 2 di questo articolo, e 3V di G. Veronesi e A. Vai S.n.c. emetterà fattura di saldo per tutti i mesi di utilizzo del servizio TIMECAM successivi ai primi sei.   

5. In caso di ritardo nel pagamento da parte del cliente, per qualsiasi motivo, 3V di Giovanni Veronesi e Alessandro Vai S.n.c. avrà facoltà di sospendere qualsiasi fornitura di servizi senza alcun preavviso e si applicheranno le disposizioni ed il saggio di interessi previsti per le transazioni commerciali dal D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

6. Nelle circostanze di cui al presente articolo, 3V di Giovanni Veronesi e Alessandro Vai S.n.c. si riserva di avvalersi dei servizi di società di recupero crediti. In ogni caso, tutte le spese legali per il recupero del credito saranno a carico del cliente.

 

Articolo 5. Manutenzione, vizi e danni

1. La società 3V di G. Veronesi e A. Vai S.n.c. si impegna a consegnare le videocamere correttamente programmate in stato di perfetta efficienza e quindi senza vizi che le rendano non idonee all’uso previsto dalle parti. 

2. La società 3V di G. Veronesi e A. Vai S.n.c. si impegna a sostituire le timecam senza costi aggiuntivi, fatta eccezione solo per i costi di spedizione, in caso di eventuali vizi non dovuti a responsabilità della cliente, purchè quest’ultima comunichi alla predetta 3V S.n.c. l’esistenza dei predetti vizi con lettera raccomandata A/R o via PEC alla propria sede legale entro 8 giorni dalla consegna della merce o dall’inizio della prestazione dei servizi.

3. In caso di danneggiamenti dolosi della telecamera, 3V S.n.c. provvederà alla sostituzione della stessa solo ed esclusivamente la prima volta, addebitando alla cliente solo i costi di spedizione. Dal secondo danneggiamento di natura dolosa in poi, la predetta 3V S.n.c. addebiterà alla cliente, a titolo di risarcimento, una somma forfettaria da € 250,00 a € 1.000,00, in base alla entità del danno, oltre alle spese di spedizione. 

4. In caso di rottura della TIMECAM per avverse condizioni atmosferiche, 3V S.n.c. procederà alla sua sostituzione in garanzia.

5. Data la complessità tecnica del servizio TIMECAM, è possibile che ci siano interruzioni nella fruizione del servizio stesso per cause del tutto indipendenti da 3V S.n.c.: per esempio, linea dati del provider o del server interrotta, problema tecnico al server. In tutti questi casi nonché nei casi di anomalia del sistema, anche questi non dovuti a responsabilità di 3V S.n.c., quest’ultima si impegna ad effettuare una analisi approfondita delle circostanze comunicate dalla società cliente e prestare con diligenza la migliore assistenza possibile per una pronta risoluzione del problema.  

6. Il cliente sarà invece responsabile per qualsiasi danno causato dal cliente stesso, con dolo o per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per la perdita della videocamera.

7. Nel caso di furto della videocamera, 3V S.n.c. provvederà alla sostituzione gratuita della stessa, solo ed esclusivamente la prima volta, addebitando alla cliente solo i costi di spedizione. Dal secondo furto  in poi, la predetta 3V S.n.c. addebiterà alla cliente, a titolo di risarcimento, una somma forfettaria di € 1.000,00, oltre alle spese di spedizione. 

 

 

Articolo 6. Clausola risolutiva espressa

1. Nel caso in cui il pagamento dovuto dal cliente non sia stato ancora effettuato dopo i sessanta (60) giorni dalla data di scadenza, 3V di Giovanni Veronesi e Alessandro Vai S.n.c. si riserva il diritto di risolvere il contratto secondo quanto previsto dall’art. 1456 cod. civ. mediante dichiarazione scritta inviata al cliente, anche via e-mail. 

 

 

Articolo 7. Ritenuta alla fonte per i paesi esteri

1. Alcuni paesi applicano una ritenuta alla fonte sull'importo delle fatture, in conformità con la loro legislazione interna. L'eventuale ritenuta alla fonte sarà versata dal cliente all'erario. In nessun caso la 3V di Giovanni Veronesi e Alessandro Vai S.n.c. potrà essere coinvolta in costi legati alla legislazione di un Paese. L'importo della fattura sarà pertanto dovuto a 3V di Giovanni Veronesi e Alessandro Vai S.n.c. per intero e non comprende eventuali ulteriori costi dovuti alla legislazione del paese in cui si trova il cliente.

 

Articolo 8. Rispetto del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR)

1.Le immagini realizzate con il Servizio TIMECAM consentono di rispettare il Regolamento dell’Unione europea 2016/679 (GDPR) in materia di trattamento di dati personali: il sistema ad Intelligenza Artificiale “Workerless”, compreso nel servizio TIMECAM, cancella immediatamente la figura umana dalla fotografia appena scattata e ricostruisce digitalmente la parte mancante, senza conservare nessun dato personale.

2. Il Servizio TIMECAM ha inoltre adottato diverse misure di sicurezza per il trattamento dei dati, tra cui un servizio di conservazione e salvataggio dei dati in altra sede remota.

 

Articolo 9. Legge Applicabile e Foro Competente

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, validità o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

 

Articolo 10. Clausole Finali

1. Le parti dichiarano che il presente contratto contiene tutti i loro accordi e sostituisce qualsiasi accordo precedente, verbale o scritto, avente lo stesso oggetto. Qualsiasi modifica al presente contratto deve essere fatta per iscritto e firmata da entrambe le parti.

Bologna, lì Maggio 2024

 

3V di Giovanni Veronesi e Alessandro Vai S.n.c

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la società cliente in persona del legale rappresentante pro-tempore, dichiara di avere preso attenta visione e di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 4, num. 3 (Sospensione dei servizi); art. 5 (Manutenzione, vizi e danni); 6 (Clausola risolutiva espressa); art. 9 (Legge applicabile e Foro competente).